
Art. 1
Organi del Corso di Laurea Specialistica
Sono organi del Corso di Laurea Specialistica il Consiglio e la Giunta del Corso di Laurea.
Tali organi esercitano le attribuzioni definite dal presente regolamento, in conformità a quanto previsto dallo statuto dell’Università degli Studi di Firenze e dal regolamento di Ateneo.
Art. 2
Composizione del Consiglio di Corso di Laurea
Fanno parte del Consiglio di Corso di Laurea tutti i professori ed i ricercatori che svolgono, a qualunque titolo, attività didattica nei corsi, nonché i lettori di madrelingua ed una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono stabilite nell'art. 3 del presente regolamento.
Art. 3
Rappresentanza degli Studenti nel Consiglio di Corso di Laurea
Del Consiglio di Corso di Laurea fanno parte due rappresentanti degli studenti.
La durata in carica delle suddette rappresentanze è di due anni.
Le elezioni vengono indette dal Preside nello stesso giorno per tutta la Facoltà, con voto segreto.
L'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea, senza obbligo di presentazione di liste; possono in ogni caso essere presentate al Preside, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni, liste di candidati sostenute da almeno dieci studenti.
Risulteranno eletti gli studenti che avranno ricevuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
Art. 4
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea
Il Consiglio elegge a scrutinio palese nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente.
Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta in prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere una sola volta consecutivamente.
Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca e sovrintende alle attività del Corso.
Il Presidente può farsi coadiuvare da un Vice-presidente da lui scelto.
Art. 5
Convocazione del Consiglio di Corso di Laurea
Il Consiglio di Corso di Laurea viene convocato, almeno una volta l'anno, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in forma scritta, tramite posta o e-mail.
Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno della seduta.
Il Consiglio di Corso di Laurea deve essere comunque convocato qualora almeno un quinto dei componenti del Consiglio ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente.
Art. 6
Poteri del Consiglio di Corso di Laurea
Al Consiglio di Corso di Laurea spettano le decisioni riguardanti:
a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al corso, inclusa l'organizzazione del servizio di tutorato;
b) la presentazione al Consiglio di Facoltà del piano di sviluppo del Corso di Laurea e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
c) la presentazione al Consiglio di Facoltà di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche inclusa l'attribuzione di compiti didattici ai docenti e ricercatori; su tali proposte il Consiglio di Facoltà si esprime approvandole oppure respingendole con delibera motivata;
d) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti;
e) la presentazione al Consiglio di Facoltà della relazione annuale sull'attività didattica;
f) l'esame e l'approvazione dei piani di studio degli studenti;
g) il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi degli studenti;
h) la formulazione di proposte e di pareri al Consiglio di Facoltà in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei corsi di studio;
i) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
Il Consiglio di Corso di Laurea può delegare alla Giunta, di cui all'art. 7, lo svolgimento di alcune attività, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
Art. 7
Componenti della Giunta del Corso di Laurea
La Giunta del Corso di Laurea è composta:
a) dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea, che la presiede;
b) da due rappresentanti del Consiglio di Corso di Laurea.
Il Consiglio elegge nel suo seno, a scrutinio palese, i due rappresentanti nella Giunta.
Nel caso in cui si verifichi una condizione di parità di voti tra due candidati, viene eletto rappresentante del Consiglio il docente accademicamente più anziano.
I rappresentanti della Giunta restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.
Art. 8
Convocazione della Giunta del Corso di Laurea
La Giunta di Corso di Laurea viene convocata dal Presidente della Giunta in unica convocazione in forma scritta, tramite posta o e-mail.
Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno della seduta.
Art. 9
Poteri della Giunta del Corso di Laurea Specialistica
Il Consiglio di Corso di Laurea può delegare alla Giunta le scelte riguardanti:
a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al corso, inclusa l'organizzazione del servizio di tutorato;
b) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai dipartimenti;
c) l'esame e l'approvazione dei piani di studio degli studenti;
d) il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi degli studenti.
In ogni caso, il Presidente può decidere di discutere sui suddetti argomenti in sede di Consiglio di Corso di Laurea.
Le scelte riguardanti i punti sopra esposti vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta.
Il Consiglio può delegare ulteriori specifici compiti alla Giunta di Corso di Laurea.